STATUTO DEL SENATO DELLE RAZZE
(aggiornato con le modifiche introdotte nelle STICCON XIX e XXI, indicate in dettaglio in calce)


Preambolo
Il Senato delle Razze è un organo dello STIC, articolato in gruppi ispirati alle razze comparse nella saga di Star Trek.
Il Senato delle Razze non intende prendere parte alla gestione ordinaria o straordinaria dello STIC, ne' rivendica alcun potere di controllo, indirizzo o direzione vincolante sull'operato dell'Ammiragliato e del Ponte di Comando. Ha quale unico scopo il coordinare l’attività dei gruppi organizzati che si riconoscono nelle "razze" dell'universo Trek, nel rispetto della loro autonomia organizzativa.

1. Razze

1.1 Definizione di razza.

1.1.1. Nell'ambito del presente Statuto, si definisce Razza ogni gruppo o cultura aliena comparsa almeno una volta in un episodio o film di Star Trek.
1.1.2. E’ comunque ammessa la presenza di un gruppo rappresentativo della Razza Umana.
1.1.3. Le Razze partecipano all’attività del Senato delle Razze tramite i Gruppi, classificati secondo le tipologie previste dal successivo punto 1.2.
1.1.4. I Gruppi vengono ammessi al Senato delle Razze dal moderatore su loro richiesta, e a seguito dell’ammissione si impegnano all’accettazione delle disposizioni del presente Statuto.
1.1.5.  Ogni Razza può essere rappresentata da un solo Gruppo.


1.2 Tipi di gruppi.

Vengono definiti i seguenti tipi di gruppi.

1.2.1 Gruppi Attivi: si definiscono gruppi attivi del Senato delle Razze quelli che osservano l’obbligo di redigere almeno un articolo all’anno per la rivista Inside Star Trek Magazine, e rispettano i seguenti requisiti:
a) sono composti di almeno tre membri regolarmente iscritti allo STIC;
b) rappresentano una razze o cultura dell'universo di Star Trek apparsa in almeno 3 film o episodi.
1.2.1.a. I gruppi attivi sono gli unici con diritto di voto in Assemblea.
1.2.1.b. A nessun gruppo in possesso dei requisiti menzionati può essere impedito l’ammissione al Senato delle Razze come gruppo attivo.
1.2.2. Gruppi Secondari: si definiscono gruppi secondari quelli, composti da almeno tre soci STIC, che rappresentano razze comparse in Star Trek in meno di tre film o episodi.
1.2.2.a. I gruppi secondari hanno gli stessi diritti e doveri dei gruppi attivi, ma il loro voto in assemblea ha solo valore consultivo.
1.2.2.b. A nessun gruppo in possesso dei requisiti menzionati può essere impedito l’ammissione al Senato delle Razze come gruppo secondario.
1.2.3 Gruppi "in prova": si definiscono "in prova" i gruppi composti da un numero di soci STIC inferiore a quello previsto per i gruppi attivi.
1.2.3.a. I gruppi “in prova” devono raggiungere il numero minimo di soci STIC prescritto entro un anno dall’ammissione, ovvero, qualora si tratti di un gruppo attivo o secondario, entro un anno dal momento in cui si verifica la riduzione del numero dei soci STIC al di sotto del limite stabilito.
1.2.3.b. I gruppi “in prova” hanno gli stessi diritti e doveri dei gruppi attivi, ma il loro voto in assemblea ha solo valore consultivo.
1.2.4 Gruppi Ospiti: Si definiscono “ospiti” i gruppi rappresentanti razze non appartenenti all’universo di Star Trek. La loro ammissione al Senato delle Razze viene decisa provvisoriamente dal Moderatore, e confermata o revocata successivamente dall’assemblea.
1.2.4.a. I gruppi ospiti non hanno né i diritti né gli obblighi degli altri gruppi, e non hanno diritto di voto in assemblea.
1.2.5. Doveri dei Gruppi.
1.2.5.1. I Gruppi Attivi, Secondari e “in prova” rappresentano le relative razze e ne promuovono la diffusione della cultura, della storia, delle tradizioni, della biologia, della lingua e di ogni altro aspetto, mediante la redazione di saggi o racconti da pubblicare sulla rivista Inside Star Trek Magazine, e con ogni altra attività e iniziativa ritenuta opportuna.
1.2.5.2. Ogni gruppo ha l’obbligo di produrre almeno un articolo all’anno per la pubblicazione sull’Inside Star Trek Magazine: il gruppo che non ottempera a tale obbligo viene sanzionato con l’espulsione del Senato delle Razze, e può essere riammesso solo presentando un numero di articoli pari agli anni di assenza dal Senato. 
1.2.5.3. I Gruppi inviano gli articoli al moderatore, il quale ne valuta l’idoneità alla pubblicazione con esclusivo riguardo alla forma e alla correttezza grammaticale e sintattica, segnalando al gruppo eventuali modifiche da adottare.
1.2.5.4. Contro le modifiche proposte dal moderatore, il Gruppo può appellarsi all’assemblea, che decide sull’ammissibilità delle modifiche. Il Gruppo interessato non ha in ogni caso diritto di voto.
1.2.5.5. Il moderatore trasmette con sollecitudine alla competente sede dello STIC gli articoli destinati alla pubblicazione, e informa dell’invio il gruppo interessato.
1.2.5.6. Ogni gruppo ha facoltà di presentare lavori aventi ad oggetto razze diverse da quelle rappresentate; qualora si tratti di razze esistenti nel Senato, la pubblicazione del lavoro è subordinata all’approvazione del gruppo rappresentativo della razza. I lavori in oggetto non sono validi ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’articolo minimo annuale di cui al punto 1.2.5.2.
1.2.5.7. La facoltà di cui al capo precedente spetta anche, alle stesse condizioni, a ciascun socio STIC non facente parte del Senato delle Razze.

2. I Referenti e le Delegazioni.

2.1. Ogni Gruppo elegge uno o più Referenti, che hanno la funzione di tenere i contatti con il moderatore per le comunicazioni di servizio e ogni altra questione amministrativa.
2.2. A tal fine, ogni Referente è tenuto a comunicare al moderatore i dati necessari al mantenimento dei contatti, quali l’indirizzo fisico, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono.
2.3. Ogni Gruppo partecipa all’Assemblea del Senato delle Razze tramite la propria Delegazione. Ogni Delegazione è composta da due Senatori (detti anche Delegati), con possibilità di delega reciproca. I Senatori possono essere soggetti diversi dai Referenti, e sono scelti dalle Razze di appartenenza secondo regole e procedure interne.
2.4. Ogni Gruppo può delegarne un altro, con il suo consenso, per la partecipazione all’Assemblea Formale e in ogni altro caso la delega si rendesse necessaria o opportuna. Il Gruppo delegato rappresenta il delegante e vota anche in sua vece. La delega ha carattere fiduciario, e deve essere annunciata nella Mailing List del Senato delle Razze con debito anticipo, ovvero risultare da atto scritto.

3. L’Assemblea del Senato delle Razze.

3.1. Il Senato delle Razze opera e delibera in sede di Assemblea Formale e Assemblea Non Formale.
3.2. Ove non diversamente disposto nel presente Statuto, tutte le decisioni e le deliberazioni possono essere adottate nell’una o nell’altra forma di Assemblea.
3.3. L’Assemblea Formale è obbligatoriamente convocata una volta all’anno nel corso della STICCON. Ove non raggiunga il quorum richiesto dal successivo punto 3.6, essa deve essere riconvocata in via telematica entro due settimane, a cura del moderatore.
3.4. L’Assemblea Non Formale è convocata dal moderatore, su richiesta di almeno 1/3 dei Gruppi attivi, secondari e in prova, qualora se ne ravvisi la necessità. Convocazione, discussione e votazione possono anche avvenire in via telematica, utilizzando la mailing list del Senato delle Razze, sotto la supervisione del moderatore.
3.5. Ogni Senatore ha un autonomo diritto di intervento su qualsiasi questione dibattuta.
3.6. L’assemblea è validamente costituita con l’intervento dei ¾ dei gruppi attivi facenti parte del Senato delle Razze. Qualora la discussione e la votazione avvengano per via telematica, il quorum costitutivo si presume sempre raggiunto.
3.7. L’assemblea decide ogni questione a maggioranza semplice dei presenti, salvo diverse disposizioni dello Statuto.
3.8. Il voto è sempre palese.
3.9. L’elezione del moderatore e del vice moderatore, lo scioglimento del Senato delle Razze e le modifiche allo Statuto possono essere adottate soltanto in sede di Assemblea Formale. Ogni altra decisione può essere indifferentemente adottata in sede formale o non formale.
3.10. Per le modifiche allo Statuto è necessaria una maggioranza dei 2/3 dei votanti.
3.11. Per lo scioglimento del Senato delle Razze è necessaria una votazione unanime.


4. Il Moderatore.

4.1. Il moderatore e il vice moderatore vengono eletti ogni anno in sede di assemblea formale.
4.2. Il moderatore e il vice moderatore restano in carica sino all'assemblea formale successiva alla loro nomina, e comunque sino alla nomina dei successori.
4.3. I candidati all'ufficio di moderatore e di vice moderatore devono essere
membri delle razze iscritte al Senato delle Razze e soci STIC. Essi presentano la loro candidatura sino al giorno precedente l'elezione, direttamente al moderatore in carica o al suo vice, o nella mailing list del Senato delle Razze. Il moderatore da' lettura dell'elenco dei candidati prima dell'inizio della votazione. Moderatore e vice moderatore vengono eletti, a maggioranza dei voti espressi, in due votazioni separate. 
4.4. Il moderatore o il vice moderatore possono essere rimossi dalla carica dall'Assemblea, in sede formale o non formale, per negligenza, incapacità o scarso impegno nello svolgimento dell'ufficio. Nella stessa sede l'Assemblea designa un moderatore provvisorio, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea Formale.
4.5. Il moderatore non ha diritto di voto, salvo che sulle questioni sulle quali l'assemblea non raggiunga una maggioranza. Non può inoltre votare nel caso sia discussa dall’Assemblea la sua revoca dall’incarico. 
4.5.1. L'ufficio di moderatore e' incompatibile con quello di Senatore.
4.6. Il moderatore esercita in assemblea le seguenti funzioni:
a) apertura e chiusura dei lavori dell’Assemblea;
b) verifica dei requisiti di appartenenza al Senato delle Razze dei Gruppi, e loro classificazione. Le decisioni del moderatore sono appellabili davanti all’Assemblea;
c) decisione dell'ordine degli interventi;
d) moderazione della discussione;
e) conteggio dei voti e proclamazione dei risultati della decisione.
4.7. Il moderatore rappresenta il Senato delle Razze nei suoi rapporti con lo STIC o con terzi.
4.8. Il moderatore esercita inoltre le funzioni di gestione e moderazione della mailing list del Senato delle Razze, nonché di webmaster del sito Internet del Senato delle Razze, salva la facoltà di delegare tali funzioni a persona di sua fiducia.
4.9. Il vice moderatore sostituisce il moderatore in ogni caso di impedimento. Il moderatore può delegare il vice moderatore per lo svolgimento di determinati compiti o atti. La delega è sempre revocabile. In caso di necessità o utilità il numero di vice moderatori può essere elevato a due. Ai vice moderatori non si applicano le limitazioni previste per il moderatore ai punti 4.5 e 4.5.1, eccettuata l’incapacità di votare nel caso sia discussa dall’Assemblea la loro revoca dall’incarico. 

5. Mailing list e sito Internet.

5.1. E’ istituita la mailing list ufficiale del Senato delle Razze all’indirizzo web http://groups.google.com/group/razze-stic, modificabile in caso di necessità.
5.2. Ogni membro di un Gruppo ammesso al Senato delle Razze ha diritto, su sua richiesta, all’iscrizione alla mailing list ufficiale, purché socio STIC in regola con l’iscrizione. 
5.3. Il moderatore, o persona da lui delegata, provvede all’iscrizione dei membri dei Gruppi che ne fanno richiesta, e può sospendere o espellere gli iscritti che tengano un comportamento scorretto. Il membro iscritto può impugnare il provvedimento di sospensione o espulsione davanti all’Assemblea.
5.4. Il Senato delle Razze divulga le sue attività tramite il sito Internet ufficiale avente indirizzo http://www.senatodellerazze.org, modificabile in caso di necessità.
5.5. Il sito Internet del Senato delle Razze è gestito e aggiornato dal moderatore o da un suo delegato. Il moderatore uscente deve consegnare al subentrante la username e la password per l’accesso al sito FTP. Il moderatore subentrante può modificare username e password per motivi di sicurezza. E’ vietato al moderatore comunicare tali dati a terzi, se non in caso di necessità e sotto la sua responsabilità.

6. Disposizioni transitorie.

6.1. In sede di approvazione del presente Statuto si procederà, prima della votazione, alla verifica dei requisiti di appartenenza dei Gruppi al Senato delle Razze e alla loro classificazione.
6.2. Per i gruppi “in prova”, il termine per raggiungere il limite minimo di 3 soci STIC è fissato, in deroga al punto 1.2.3.a, in tre anni, decorrenti dalla data di approvazione del presente Statuto.
6.3. Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente, e viene approvato dall’Assemblea Formale del Senato delle Razze, in Bellaria (Rimini), durante la STICCON XVII, in data stellare 0305.24.


Modifiche successive all'approvazione, deliberate in sede di Assemblea Formale

I punti 1.1.5, 1.2.5.2, 4.3, 5.2 sono stati così modificati in data stellare 0505.21, nel corso dell’Assemblea Formale della STICCON XIX.

I punti 1.2.5.6, 1.2.5.7, 4.5, 4.5.1, 4.9, 5.1, sono stati così modificati in data stellare 0705.25, nel corso dell’Assemblea Formale della STICCON XXI.